ISTRUZIONE PARENTALE
L’articolo 30 della Costituzione afferma che “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.”
Art. 1 comma 4 D.Lgs. 76/2005: «I genitori, o chi ne fa le veci, che intendono provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli».
A CHI COMUNICARLO?
«In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo» (art. 23, D.Lgs. 62/2017).
- La comunicazione della scelta dell’istruzione parentale è annuale (entro termine iscrizioni);
- la CM iscrizioni n. 33071 del 30/11/2022 prevede che alla comunicazione vada allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso di anno;
- la comunicazione va indirizzata al dirigente scolastico del territorio di residenza.
ESAMI DI IDONEITà
«Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento dell’ obbligo di istruzione» ( DM 5 dell’8/02/2021 art. 2 comma 6);
«I genitori… presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo» (DM 5 dell’8/02/2021 art. 3 comma 1).
«L’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30/6» (DM 5 dell’8/02/2021 art. 3 comma 3)
«In caso di alunni con disabilità o dsa che vogliano avvalersi di misure dispensative o degli strumenti compensativi.. durante l’esame di idoneità alla domanda è allegata copia delle certificazioni … e, ove predisposto, il PEI o il PDP» (DM 5 dell’8/02/2021 art. 3 comma 2)
«la commissione è integrata con un docente di sostegno» (DM 5 dell’8/02/2021 art. 3 comma 8)
come si svolge l’esame
«Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. (DM 5 dell’8/02/2021 art. 3 comma 5)
L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (…) si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio. (DM 5 dell’8/02/2021 art.3 comma 7)
«L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a
frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice». (DM 3 dell’8/02/2021 art. 3 comma 11)
tempi e modulistica